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In negozio con contenitori propri? Proprio possibile

In negozio con contenitori propri? 

Sigma, una catena di supermercati emiliana, ha avviato una piccola rivoluzione in 8 punti vendita in provincia di Reggio Emilia e Bologna, offrendo ai propri clienti la possibilità di ritirare alcuni alimenti da banco nei propri imballaggi.

Il percorso
Una soluzione tanto semplice quanto lineare ed esemplare:

  • numerosi clienti chiedono agli addetti di potere acquistare prodotti freschi dai banchi di gastronomia, macelleria e pescheria, confezionandoli in contenitori riutilizzabili portati da casa;
  • l’amministratore delegato di Moderna Distribuzione srl, Bruna Lami, non può non avere perplessità sulla possibilità di dare una risposta ragionevole alla richiesta dei clienti in grado di prevenire tutti i possibili fattori di rischio dal punto di vista igienico-sanitario;
  • ma un viaggio a Londra la pone di fronte ad una realtà sconosciuta in Italia: in non pochi negozi sono in evidenza insegne che autorizzano/invitano i clienti ad effettuare gli acquisti con contenitori portati da casa;
  • immediato coinvolgimento dei consulenti per la normativa HACCP (Nota 1.);
  • dopo un’iniziale, necessaria, titubanza, messa a punto di una procedura, inserita nel manuale HACCP interno, da applicare ai contenitori portati dai clienti;
  • inizio della nuova abitudine.

Più precisamente, nei punti vendita Sigma di Camposanto, di Cavezzo, di Bologna, di Pavullo,  nei due Sigma di Carpi, nel punto vendita Economy di Castelnuovo Rangone e nell’Ecu di Pavullo.

Le regole adottate
Considerando la dimensioni pionieristica dell’iniziativa, la prima e, finora, unica in Italia, ce ne sarebbe abbastanza per attribuirle un rilievo ben più ampio di quello locale che ha ricevuto.


Ma c’è un ulteriore aspetto che la qualifica, almeno dal nostro punto di vista, in modo sorprendente: la semplicità, la leggibilità e la comprensibilità delle regole adottate, tale da rasentare la categoria del buon senso.
Tutto si riduce a poche e semplici norme che partono dall’obiettivo di fornire ai clienti l’opportunità di limitare l’uso della plastica.
Il contenitore:

  • deve essere in materiale trasparente, plastica per alimenti oppure vetro;
  • deve essere consegnato perfettamente pulito e asciutto;
  • può essere usato solo per l’acquisto di prodotti a banco con servizio assistito (gastronomia, panetteria, macelleria, pescheria);
  • può contenere un solo tipo di prodotto;
  • il coperchio e la forma devono essere tali da facilitarne il lavaggio e la disinfezione;
  • l’addetto al banco ha il dovere di controllare e, eventualmente, rifiutare i contenitori che non ritiene idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

Ulteriore precisazione: il contenitore portato dal cliente viene considerato tara, dunque senza costi aggiuntivi impropri.

Dunque, come interpretare il cavilloso argomentare dei pedissequi responsabili della sicurezza alimentare aziendale, oppure il timore di introdurre cambiamenti nelle procedure in atto, oppure la preoccupazione per eventuali effetti negativi, oppure ancora l’appellarsi alla mancanza di obblighi di legge diretti alla riduzione dei rifiuti e del proprio impatto ambientale?

In Europa
Anche in assenza di norme, sia nazionali che locali, incentivanti le aziende che non si limitano a ridurre i propri rifiuti, ma che stimolano i propri clienti a farlo in modo attivo, alla luce di quanto attuato da Sigma tutte quelle motivazioni rischiano di apparire comodi alibi per giustificare una sostanziale propensione all’inazione.
In altre parti dell’Europa alcune catene di distribuzione, quali Carrefour in Francia e Spagna, Morrisons e Waitrose nel Regno Unito, hanno recentemente aperto alla possibilità di portare da casa contenitori riutilizzabili per l’acquisto di prodotti caseari allettando i clienti con l’applicazione anche di piccoli sconti.

Decreto Clima
Un contributo al cambiamento potrebbe venire dal cosiddetto Decreto Clima entrato in vigore nel Dicembre del 2019: l’articolo n. 7, “Misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina”, (Nota 2.) prevedendo contributi economici agli esercizi commerciali che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, a condizione che il contenitore offerto dall’esercente non sia monouso, potrebbe dare inizio e rendere di pratica comune la virtuosa abitudine di utilizzare contenitori portati da casa.
Altresì, la Direttiva UE del giugno 2019 (Nota 3.) dedicata alla riduzione dell’incidenza dei prodotti di plastica sull’ambiente, all’articolo n. 4 si pone l’obiettivo di una “riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso” quantificabile entro il 2026.

Domanda
Una breve disamina della questione, al termine della quale ci viene spontanea una semplice domanda: se la possibilità di acquistare i prodotti da banco può essere effettuata con contenitori personali, perché non estenderla anche alla frutta ed alla verdura? In tal caso, basterebbe che il consumatore si dotasse di proprie borse, ovviamente in ottime condizioni di pulizia, da adottare più e più volte per confezionare questi prodotti che, sempre, a casa richiederanno un accurato lavaggio.
Bene, è possibile, ma a condizioni che, abbandonato il buon senso, si aggirano, a nostro modesto parere, nelle immediate vicinanze del paradosso.

La circolare del Ministero della Salute, del 27 Aprile 2018, (Nota 4.) infatti, pur contemperando due interessi potenzialmente tra loro in conflitto e, cioè,

  • l’interesse ambientale alla riduzione dell’uso delle borse in plastica e
  • l’interesse alla tutela e all’igiene degli alimenti venduti sfusi negli esercizi commerciali,

stabilisce che il consumatore può utilizzare sacchetti autonomamente reperiti, ma a condizione che siano « … sacchetti monouso (quindi, non riutilizzabili), nuovi (quindi, non utilizzati in precedenza), integri, acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti e aventi le caratteristiche “ambientali” previste dal più volte citato articolo 9 bis».
Tuttavia, «L’uso dei “contenitori alternativi” acquistati al di fuori degli esercizi commerciali impedirebbe il calcolo corretto della tara».
Insomma, in un contesto nel quale l’uso esclusivo del monouso (bisticcio voluto di parole) prevale anche nell’ambito normativo, l’intenzione di attuare iniziative a beneficio dell’ambiente non può che richiedere una elevata dose di consapevolezza, conoscenza, motivazione, determinazione, competenza, perseveranza, caparbietà …
E, dunque, meritevole di ulteriore apprezzamento la speranza, manifestata dai responsabili della catena Sigma, che altri esercizi alimentari possano seguire il loro esempio.

Note
1. HACCP
L’HACCP (acronimo dall’inglese Hazard Analysis and Critical Control Points,  Sistema di Analisi dei Rischi e di Controllo dei Punti Critici) venne ideato negli anni Sessanta negli Stati Uniti, al fine di assicurare che gli alimenti forniti agli astronauti della NASA non potessero mettere a rischio le missioni nello spazio.
È stato introdotto in Europa ed in Italia negli anni Novanta.
È un insieme di procedure che mira a garantire la salubrità degli alimenti, basandosi sulla prevenzione anziché sull’analisi del prodotto finito. Prima della sua adozione, le verifiche venivano effettuate al termine del processo produttivo, con l’analisi a campione dei prodotti finiti.
Promuovendo il concetto di prevenzione, il sistema individua e analizza i possibili pericoli verificabili in ogni fase del processo produttivo e nelle fasi successive come lo stoccaggio, il trasporto, la conservazione e la vendita o somministrazione al consumatore, mettendo a punto sistemi adatti per il loro controllo.
Un esempio, la produzione di surgelati: un punto critico può essere rappresentato dalla distribuzione di tali prodotti, in quanto la temperatura di conservazione non deve salire oltre i -18 °C fino alla fase di consumazione.
Sono tenuti a dotarsi di un piano di autocontrollo tutti coloro che sono interessati alla produzione primaria di un alimento, alla sua preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione al consumatore.

2. DECRETO LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111.
Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dal  la direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto  legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
( … ) Art. 7. Misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina
1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di
vicinato e di media struttura di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, e riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall’esercente non sia monouso”. ( … )

3. DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente
( … ) Articolo 4 
Riduzione del consumo
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell’Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022.
Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica. Gli Stati membri integrano le misure descritte nei piani o nei programmi di cui all’articolo 11 in occasione del primo aggiornamento successivo di tali piani o programmi, conformemente ai pertinenti atti legislativi dell’Unione che disciplinano tali piani o programmi, o in qualsiasi altro programma specificamente elaborato a tal fine. 
Le misure possono comprendere obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che tali prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale e accordi di cui all’articolo 17, paragrafo 3. Gli Stati membri possono imporre restrizioni di mercato, in deroga all’articolo 18 della direttiva 94/ 62/CE, per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale di tali prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che si trasformano in rifiuti abbandonati”. ( … )

4. Circolare del Ministero della Salute, del 27 Aprile 2018, in merito alle nuove disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei sacchetti per alimenti disponibili a libero servizio.
( … ) In merito, si rammenta che già in precedenza questo Dicastero si era espresso nel senso di consentire l’utilizzo di sacchetti di plastica nuovi monouso, quindi non utilizzati, in possesso della clientela, purché rispondenti ai criteri previsti dalla normativa sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Alla luce del parere del Consiglio di Stato, questo Dicastero ritiene utile ulteriormente precisare che deve trattarsi di sacchetti monouso (quindi, non riutilizzabili), nuovi (quindi, non utilizzati in precedenza), integri, acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti e aventi le caratteristiche “ambientali” previste dal più volte citato articolo 9bis”. ( … )

Allegati
   Decreto Legge del 14 Ottobre 2019 n. 111
   Direttiva del Parlamento Europea del 5 Giugno 2019 2019-904
   Circolare Ministero della Salute 27 Aprile 2018

In negozio con contenitori propri? Proprio possibile ultima modifica: 2020-01-14T20:27:46+00:00 da Giorgio Della Valle

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